Recentemente, ha destato scalpore il chiarimento rilasciato dall’ENEA il 7 marzo 2022, il quale, pur non introducendo nuovi concetti per gli addetti ai lavori, ha ribadito concetti già consolidati. In particolare, ha cercato di definire i confini delle agevolazioni fiscali, introdotte con la legge di bilancio 2021 (n. 178/2020), per interventi di isolamento termico sulle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, che incidono sull’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.
Per comprendere appieno l’argomento, è opportuno fare un passo indietro. Già prima dell’introduzione del SuperEcobonus, è stato chiaro il concetto di superficie disperdente, come definito nell’articolo 2, comma 2 del “DM Requisiti Minimi 2015”. Questa definizione è fondamentale per la qualificazione degli interventi come riqualificazione, ristrutturazione di 1° o 2° livello, e del parametro H’t.
L’ENEA aveva già affrontato il tema, pubblicando la FAQ n. 6B riguardante l’isolamento del “tetto freddo”, ossia un tetto con un sottostante spazio non riscaldato, separato dagli ambienti riscaldati da una soletta orizzontale.
La posizione dell’ENEA è chiara: si coibenta solo l’involucro di separazione tra ambienti riscaldati e non riscaldati. Quindi, le falde di un tetto possono essere isolate solo se creano un’intercapedine di aria, seguendo le indicazioni della norma UNI 6946 che suggerisce un’altezza massima di 30 cm al colmo.
L’ADE, nella Circolare 24/E dell’8 agosto 2020, ha confermato questa posizione: le spese per la coibentazione del tetto sono ammissibili solo se il tetto è un elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno.
Tuttavia, con la legge di bilancio 2021, è stata estesa l’agevolazione anche ai tetti freddi, senza limitare la definizione di superficie disperdente al solo locale sottotetto. Questo ha creato incertezze tra i professionisti del settore.
Il MiTE, con la nota del 31 agosto 2021, ha ulteriormente circoscritto l’intervento sulla copertura, affermando che le spese relative alla coibentazione di una copertura non disperdente sono ammissibili solo se non si interviene contemporaneamente sul solaio sottostante.
Il chiarimento dell’ENEA del 7 marzo 2022 ha sollevato nuove questioni, suggerendo che la coibentazione del tetto non disperdente potrebbe avere scarso effetto, tranne in alcune situazioni specifiche.
In conclusione, la complessità delle normative e dei chiarimenti richiede un’approfondita analisi da parte dei professionisti del settore. La possibilità di coibentare le falde del tetto in determinate circostanze potrebbe incentivare il recupero abitativo di sottotetti, ma la necessità di rispettare le normative regionali e locali aggiunge ulteriori sfide. Chiarezza e ulteriori specifiche normative sono auspicabili per orientare correttamente le decisioni degli operatori del settore.