Le detrazioni fiscali secondo l’articolo 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), dunque abbiamo detrazioni al :
– 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare
– 36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2019.
Possono usufruire di queste detrazioni
- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- locatari o comodatari
- soci di cooperative divise e indivise
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Lavori che possono avere la detrazione
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
Inoltre per questi interventi è possibile usufruire dell’aliquota Iva ridotta (10%). A seconda del tipo di intervento, l’agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori .
Per favorire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, indicando:
– causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
– codice fiscale del beneficiario della detrazione
– codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
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